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ASSOCIAZIONE BIOLOGI EMILIA ROMAGNA (A.B.E.R.)

TITOLO I
SCOPI, SEDE ED ORGANIZZAZIONE

Art.1
E' costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile una Associazione denominata "Associazione Biologi Emilia Romagna" (A.B.E.R.)

Art.2
L'Associazione è apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro ma di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 Dicembre 1997, n° 460. L'ONLUS è libera, apolitica e non persegue alcuna finalità di lucro. Opera in ossequio al Decreto Legislativo del 14.11.1997, in attuazione della delega prevista nell'Art. 3 della LEGGE 662 del 23.12.1996 in determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento delle finalità relative "alle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia", previste dalla rubrica del Titolo XII del Libro I del codice civile, artt. 404-429), ai sensi della Legge 9 gennaio 2004 n° 6 e successive modificazioni ed integrazioni del codice civile e di procedura civile.

Art.3
L'Associazione ha sede legale presso la sede della Delegazione di Modena dell'Ordine Nazionale dei Biologi, in Modena Piazzale Boschetti n°8. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su richiesta di colleghi disponibili alla collaborazione e su presentazione di un programma attuativo, può autorizzare l'apertura di sezioni periferiche con autonomia organizzativa, nel rispetto delle norme del presente statuto, e delle direttive date dalla Associazione e dal regolamento che sarà successivamente emanato dal Consiglio Direttivo stesso.

Art.4
L'Associazione si intende costituita con durata illimitata.
Essa si può sciogliere per i motivi di cui all'art. 2272 del C.C. in quanto applicabile.

Art.5 SCOPI DELLA ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha per scopi:

a) Promuovere studi, seminari, convegni, tavole rotonde, corsi di formazione, e perfezionamento per il costante aggiornamento dei propri iscritti, nei settori di interesse professionale
b) Divulgare la conoscenza delle molteplici funzioni del Biologo
c) Prospettare agli Organi competenti i problemi relativi alle tematiche oggetto della professione di Biologo
d) Aggiornare costantemente i soci in merito alla legislazione Regionale, Nazionale, Europea ed Internazionale
e) Stabilire e mantenere relazioni in campo scientifico e pratico con altre Associazioni ed Istituzioni Italiane e Straniere
f) Mantenere un aggiornamento costante agli iscritti sugli indirizzi ed attività svolte da Enti Pubblici e Privati (Università - Camera di Commercio - Associazione Industriali - Associazione Associazioni Consumatori - Associazioni No Profit - Provincia e altre ancora…)
g) Promuovere e favorire ogni utile iniziativa Culturale e Professionale presso Enti Pubblici e Privati (vedi sopra par. f.)
h) Organizzare manifestazioni a carattere divulgativo e preventivo su problematiche di carattere sociale che possono interessare la cultura del Biologo
i) Creare un servizio di consulenza per problematiche relative agli iscritti.
j) Istituire borse di studio e altri tipi di incentivazioni per i soci.
k) L'Associazione può anche compiere tutte quelle attività che abbiano come fine il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese attività editoriali, commerciali, di consulenza e simili.

Art.6 QUOTA DI ISCRIZIONE
L'anno sociale decorre dal primo di Gennaio al trentuno di Dicembre di ogni anno solare. Sono considerati morosi i soci che non provvedono al pagamento della quota sociale entro il trentuno marzo di ogni anno.
La quota di iscrizione sarà decisa di anno in anno dall'Assemblea Generale dei soci, e potrà essere versata direttamente nella sede della Associazione oppure attraverso Domiciliazione Bancaria o Postale.

Art.7 FORMAZIONE DEL PATRIMONIO
I mezzi finanziari della Associazione sono costituiti:

a) Dal contributo associativo
b) Da contributi di Enti, Fondazioni ed altre Associazioni Pubbliche o Private
c) Da donazioni, oblazioni e lasciti
d) Dalla organizzazione di eventi formativi, di aggiornamento, di divulgazione
e) Da altre eventuali entrate

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TITOLO II
I MEMBRI

Art.8 MEMBRI DELLA ASSOCIAZIONE
Si diviene Membri della Associazione sulla base delle delibere di nomina del Consiglio Direttivo. Sono:

a)soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione
b)soci ordinari, ovvero persone fisiche, coloro che partecipano alla vita dell'Associazione divenendone soci in epoca successiva alla sua istituzione. La nomina a Socio Ordinario avviene su richiesta dell'interessato al Consiglio Direttivo che deciderà a suo insindacabile giudizio previo l'accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
    1) Abilitazione all'Esercizio della Professione di Biologo
    2) Svolgere la propria attività professionale nella regione Emilia Romagna
c) Soci aggregati gli studenti in Scienze Biologiche dell'ultimo anno di corso. La loro nomina avviene a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo previa domanda dell'interessato.
Non hanno diritto di voto nelle Assemblee
d)I soci Sostenitori,
persone fisiche,
ovvero Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni,
ONLUS, Enti, Istituti pubblici o privati,
che ne condividono le finalità e intendono sostenere l'ONLUS con la propria attività o contribuire finanziariamente al suo sostegno. Quando il Socio sostenitore non è una persona fisica, è rappresentato in seno all'ONLUS dal suo Presidente o da un unico delegato.
Un Socio cessa dalla sua appartenenza alla Associazione per spontanee sue dimissioni o qualora non rispetti i doveri indicati nel presente articolo, compreso il pagamento della quota sociale annuale per almeno due anni consecutivi, o comunque quando la sua attività o il suo comportamento si pongono in contrasto con le direttive della Associazione. L'esclusione di un socio per gravi inadempienze spetta al Collegio dei Probiviri su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art.9 AMMISSIONE
L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci fondatori o ordinari. Sulle domande d'ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, in modo insindacabile, in base alla valutazione della congruità dei requisiti. Nella domanda d'ammissione, controfirmata da due Soci, deve essere indicato a quale delle categorie di soci s'intende appartenere. La qualifica di SOCIO ordinario, riservata alle sole persone fisiche, è subordinata

Art.10 DIRITTI E DOVERI

1) La qualifica di SOCIO, fondatore, ordinario o sostenitore, comporta
    A. la partecipazione alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti da esso derivanti;
    B. la facoltà di formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'ONLUS e in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.
Comporta:
    A. il diritto di voto,
    B. l'accesso alle cariche sociali,
    C. la possibilità di rappresentare l'ONLUS, presso gli altri Enti.
2) Tutti i SOCI sono obbligati:
    a)ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
    b)a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'ONLUS e degli altri soci;
    c)a versare la quota associativa (il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo).
3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né degli altri cespiti dell'ONLUS.

Art.11 PERDITA DELLA QUALIFICA
La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'ONLUS. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
    a) mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
    b) comportamento contrastante con gli scopi dell'ONLUS;
    c) persistenti violazioni degli obblighi statutari e/o dei regolamenti;
    d) perdita dei requisiti di ammissibilità.
Il socio dimessosi o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Tale situazione comporta inoltre automaticamente:

A. la perdita del diritto di voto,
B. la decadenza da qualsiasi carica sociale in seno all'ONLUS;
C. il venire meno della rappresentanza presso gli altri Enti.

Art.12 INAMMISSIBILITA'
Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'ONLUS rapporti di lavoro dipendente o coordinato a tempo indeterminato.

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Titolo III
GLI ORGANI

Art.13 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Gli Organi della Associazione sono:
    1) L'Assemblea dei Soci fondatori
    2) L'Assemblea Generale
    3) Il Consiglio Direttivo
    4) Il Presidente
    5) Il Vice Presidente
    6) Il Segretario ed il Tesoriere
    7) Il Collegio dei Revisori dei conti
    8) Il Collegio dei Probiviri
Art.14 L'ASSEMBLEA
L'Assemblea è composta dai soci fondatori, ordinari e sostenitori regolarmente iscritti.
L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti da non meno di sei mesi.
Può essere in ogni caso convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo.
Un verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, e poi trascritto in apposito "libro verbali" dell'Assemblea.
Partecipano all'Assemblea i Soci che si possono ritenere tali in funzione del presente Statuto.

Ogni socio può disporre fino ad un massimo di una delega.
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche mediante delega, di un numero di soci regolarmente iscritti superiori alla metà più uno degli aventi diritto al voto, in prima convocazione; in seconda convocazione con qualsiasi numero di associati regolarmente iscritti purché superiore a quello previsto per il Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui vi fosse all'ordine del giorno lo scioglimento della Associazione è richiesta la presenza dei 2/3 dei soci in prima convocazione, e del 50% in seconda convocazione.
Le delibere saranno validamente rese con la maggioranza del 50% dei presenti, mentre nel caso di scioglimento della Associazione sarà necessario il 50% degli aventi diritto al voto.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.
L'Assemblea adotta le proprie delibere con voto palese.
Adotta il metodo dell'acclamazione o del voto segreto quando si tratta di elezione alle cariche sociali; del voto segreto quando la delibera riguarda le singole persone.
Sono approvate quelle delibere che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale sono approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Sono ammessi un solo voto e una sola delega per Socio.

Art.15 CONVOCAZIONE
È convocata mediante lettera raccomandata R.R. anticipata da invito tramite lettera Fax - E-mail - o altra forma che potrà essere successivamente indicata dal Consiglio Direttivo nel Regolamento della Associazione.
La regolamentazione di tale Organo è demandata al Consiglio Direttivo che lo disciplinerà nel regolamento da emanarsi.
L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere:
  • gli argomenti all'ordine del giorno,

  • la data,

  • il luogo

  • e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione
Deve essere diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
In apertura dei propri lavori, l'Assemblea nomina due scrutatori per le votazioni palesi (e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni segrete) per assistere il Presidente ed il Segretario.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche essere estese, su invito del Presidente, ad esperti, consulenti o ad altri soggetti estranei all'ONLUS; possono, altresì, divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e d'interesse generale.

Art.16 COMPITI
Compiti dell'Assemblea:

A. approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell'anno precedente ed il bilancio preventivo;
B. approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
C. approvare l'ammontare delle quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
D. approvare le linee programmatiche e di indirizzo dell'ONLUS;
E. deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione;
F. approvare le modifiche dello Statuto;
G. approvare e modificare il Regolamento generale dell'ONLUS, i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'ONLUS uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
H. approvare la nomina di soci onorari o l'istituzione di cariche onorarie proposte dal Presidente;
I. eleggere fra i soci, per acclamazione o per scrutinio segreto:
1. il CONSIGLIO DIRETTIVO;
2. il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, sono eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani d'iscrizione all'ONLUS.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate.

Art.17 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene nominato dalla Assemblea dei Soci Fondatori, è composto da sette membri di cui cinque tra i Soci Fondatori e due tra i Soci Ordinari che avranno diritto al voto.
Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Per le elezioni del Consiglio Direttivo ciascun Socio dispone di tanti voti quanti sono i membri da eleggere.
E' richiesta la maggioranza assoluta dei soli soci votanti.
Almeno due Soci Fondatori sono membri permanenti del Consiglio Direttivo e decadono solo per dimissioni spontanee.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso d'assenza o di delega o d'impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

Art.18 POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Spetta al Consiglio Direttivo:
    1) Deliberare la convocazione della Assemblea ed il relativo ordine del giorno
    2) Eleggere tra i suoi componenti della categoria dei Soci Fondatori il Presidente - il Segretario - il Tesoriere;
    3) Eleggere tra tutti gli iscritti il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti
    4) Definire il programma di attività della Associazione
    5) Proporre l'ammontare del contributo associativo annuale
    6) Predisporre sia il bilancio preventivo che consuntivo
    7) Decidere sulla accettazione di richiesta di ammissione quale nuovo socio
    8) Nominare comitati - commissioni tecniche e gruppi di studio
    9) Affidare incarichi, anche retribuiti, sia a iscritti della associazione che a non iscritti
    10) Stabilire e delegare i poteri di firma
    11) Deliberare in merito alla apertura di sezioni periferiche e provvedere alla loro regolamentazione
    12) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la realizzazione degli scopi della Associazione, esclusi quelli per legge e per statuto demandati alla Assemblea
    13) E' data facoltà al Consiglio Direttivo di istituire altre cariche sociali qualora reali necessità le rendano opportune per il buon funzionamento della Associazione
    14) promuove l'informazione e la formazione permanente dei soci,
    15) tutela il ruolo ed il prestigio dell'ONLUS nell'ambito delle Istituzioni sanitarie, sociali e giudiziarie,
    16) dispone pubblicazioni, indice conferenze, e tutte le altre attività previste dallo statuto,
    17) può chiedere contributi ad Istituti od Enti, pubblici o privati,
    18) delibera sulla modalità di collaborazione con altre Associazioni, ONLUS, Cooperative sociali, od Enti, Pubblici o Privati, o alle iniziative di privati che perseguano progetti aventi analoghe finalità, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge;
    19) può stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
    20) può aderire ad organizzazioni locali di tipo Associativo, ONLUS, o di volontariato, in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
    21) dà mandato al Presidente di assumere, in caso di necessità, il personale dipendente, o di stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo o di consulenza professionale nei limiti del presente statuto e della legge;
    22) può affidare, su proposta del Presidente, ad un suo componente od a un Socio Fondatore il compito di referente per specifiche tematiche di particolare rilevanza ai fini statutari o di delegato quanto comporti la gestione e l'archiviazione dati o la normativa sulla privacy;
    23)può istituire commissioni di studio o di ricerca in modo autonomo, o su richiesta di terzi, di cui, su proposta del Presidente, designa il Coordinatore tecnico;
    24)predispone il regolamento di attuazione dello Statuto ed eventuali modifiche, da sottoporre all'Assemblea.
    25)ha competenza per ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ONLUS salvo quelli attribuiti dal presente Statuto al Presidente e all'Assemblea;
    26)autorizza il Presidente ad avvalersi dell'Ufficio di Presidenza (costituito dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere);
    27)stabilisce la data ed il luogo in cui tenersi l'Assemblea ordinaria;
    28) propone all'Assemblea l'entità della quota sociale annuale ed eventuali integrazioni;
    29) stabilisce, su proposta del Presidente, la nuova sede legale .
Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza relativa di voti e con la presenza di metà più uno dei Consiglieri.
I Consiglieri possono farsi rappresentare da un altro membro del Consiglio: è ammessa una sola delega per persona.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipi la metà più uno dei membri.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie delibere con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Quando non altrimenti previsto, per la validità delle delibere valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.
In caso di vacanza temporanea a qualsiasi titolo del Presidente in carica, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente; in caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, con maggioranza qualificata dei 2/3, il nuovo Presidente che durerà in carica fino alla fine del mandato consiliare.
Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti; se tale graduatoria non è disponibile, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza in ogni caso determinata della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la loro rielezione.
Il Consiglio Direttivo dovrà emanare, in sede di prima attuazione del presente Statuto, entro un anno dalla sua nomina un Regolamento di attuazione che vada a disciplinare:

1) l'Assemblea Generale
2) la possibilità di apertura di sedi periferiche o la creazione di organizzazioni che ad essa si affiancano

Saranno valide le delibere prese con la presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione, e del 50% in seconda convocazione e con maggioranza semplice.

Art.19 CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei componenti.
Affinché la riunione sia ritenuta valida è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Il Consiglio Direttivo delibera con votazione segreta quando ciò è richiesto da almeno un terzo dei consiglieri presenti. Tali votazioni sono controllate dal Presidente e da due scrutatori nominati dal Consiglio stesso.
L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, deve essere esposto almeno cinque giorni prima nei locali della sede sociale.
Per la convocazione di riunioni con carattere d'urgenza è sufficiente la comunicazione telefonica, via fax o attraverso posta elettronica, convalidati da lettera raccomandata. L'avviso deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato tramite telegramma almeno quarantotto ore prima della ora fissata per l'incontro.
Un verbale delle riunioni deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, e poi trascritto in apposito "libro verbali" del Consiglio Direttivo.

Art.20 IL PRESIDENTE
Compiti del Presidente:
    A. ha la legale rappresentanza dell'ONLUS, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'ONLUS, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive;
    B. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne dirige l'attività;
    C. presiede l'attività scientifica e culturale dell'ONLUS relativa ai fini statutari; propone il nominativo del Coordinatore tecnico delle Commissioni di studio e di ricerca istituite dal Consiglio Direttivo; propone il nominativo di un Consigliere o di un Socio Fondatore, nelle funzioni di referente per specifiche tematiche di particolare rilevanza ai fini statutari o di delegato quanto comporti la gestione e l'archiviazione dati o la normativa sulla privacy;
    D. può avvalersi di un apposito Ufficio di Presidenza che convoca e presiede senza formalità, per il disbrigo dei provvedimenti urgenti che non necessitano dell'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
    E. su mandato del Consiglio Direttivo autorizza il Tesoriere ad aprire, gestire, chiudere conti correnti bancari o postali intestati all' ONLUS, a sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'ONLUS, a riscuotere, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza; vigila sull'operato del predetto;
    F. può proporre al Consiglio Direttivo la nuova sede legale;
    G. può proporre all'Assemblea la nomina di soci onorari o l'istituzione di cariche onorarie;
    H. è l'unico soggetto autorizzato a comunicare o delegare ufficialmente in nome e per conto dell'ONLUS .
Art.21 IL VICE PRESIDENTE
Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce ad ogni effetto, in caso di assenza o di delega o di impedimento.

Art.22 IL SEGRETARIO
Il Segretario, coadiuva il Presidente nella sua attività, ed in particolare, nella stesura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nella programmazione scientifica e culturale dell'ONLUS.

Art.23 IL TESORIERE
Il Tesoriere cura la gestione di tesoreria, l'attività amministrativa e di archivio dell' ONLUS e coordina l'attività del personale dipendente. E' autorizzato dal Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo:
    1. ad aprire, gestire, chiudere conti correnti bancari o postali intestati all' ONLUS,
    2. a sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall'ONLUS,
    3. a riscuotere, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
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TITOLO IV
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI


Art.24 PATRIMONIO E FINANZE
Il patrimonio dell'ONLUS-Onlus è costituito da:
  • beni mobili ed immobili,

  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio,

  • donazioni, erogazioni, lasciti e legati,

  • titoli pubblici e privati,

Le entrate finanziarie sono costituite da:
  • quote associative,

  • raccolte fondi derivanti da manifestazioni, convegni, incontri o partecipazioni ad esse,

  • contributi di privati ed enti,

  • rimborsi derivanti da convenzioni,

  • quote di partecipazione degli associati alle spese sociali,

  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio associativo, che pervenga all'ONLUS, per essere impiegata nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinata all'attuazione di progetti.

Art.25 ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre d'ogni anno.
Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2004.
Alla fine d'ogni esercizio l'Assemblea approva il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art.26 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Sono eletti dall'Assemblea, ed il loro mandato scade contestualmente con quello del Consiglio Direttivo; sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti, elegge al suo interno il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'ONLUS.
Verifica altresì il Bilancio Consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo.
La carica di Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all'ONLUS.
Per ragioni d'opportunità o di necessità i singoli Revisori dei Conti possono essere scelti anche fra professionisti estranei all'ONLUS.

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TITOLO V

Art.27 NORMATIVA SULLA PRIVACY
Per le peculiari finalità statutarie è garantito un rigoroso rispetto della normativa vigente in materia.

Art.28 FONDAZIONE
E' prevista inoltre la possibilità, sempre a norma di legge, che l'ONLUS si trasformi in una Fondazione che abbia analoghe finalità a quelle previste dallo Statuto.

Art.29 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento la devoluzione dei fondi residui dell'ONLUS, una volta chiuse tutte le pendenze in atto con soci e terzi, sarà affidato ad un curatore, individuato dal Consiglio Direttivo, che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti allo statuto.

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TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI


Art.30 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Le norme applicative del presente Statuto possono essere disciplinate da apposito Regolamento di attuazione predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.
E' facoltà dal Consiglio Direttivo proporre all'Assemblea eventuali modifiche al Regolamento d'attuazione e predisporre anche regolamenti organizzativi.
Tali norme saranno vincolanti per tutta l'ONLUS.
Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse vi si dovranno attenere.

Art.31 SOSTITUZIONI
In caso di vacanza dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti la sostituzione, quando non altrimenti previsto, potrà avvenire per cooptazione.

Art.32 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia.

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TITOLO VII
NORMA TRANSITORIA


Art.33
Si procederà alla costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, quando il patrimonio sociale ammonterà almeno a Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero).

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